ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2022-23
- Riunione preliminare della commissione: lunedì 19 giugno 2023
- Nel 2023 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione tornerà a essere configurato
secondo le disposizioni normative vigenti (di cui al capo III del Decreto Legislativo 13 aprile
2017, n. 62).
Possibile eccezione i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), per
i quali la pandemia ha determinato difficoltà nello svolgimento delle attività e, in taluni casi, il
mancato raggiungimento del target orario previsto. Per tali ragioni potrebbe in seguito venir
meno, previa emanazione di specifica norma di legge, il vincolo dello svolgimento delle
attività PCTO per l’ammissione all’Esame di Stato 2023.
Rimarrà, invece, invariata la previsione dello svolgimento, durante il corrente anno
scolastico, delle prove INVALSI, quale requisito di ammissione. Si rammenta a tal proposito
che la normativa non prevede connessioni fra risultati delle prove INVALSI ed esiti dell’esame
di Stato.
LE PROVE SCRITTE
L’esame sarà costituito da due prove scritte a carattere nazionale e un colloquio.
La prima prova scritta – 21 giugno 2023 ore 8.30 – accerterà la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella
quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche
degli studenti. La prima prova sarà comune a tutti gli indirizzi di studio e si svolgerà con modalità
identiche in tutti gli istituti, con durata massima di 6 ore. I candidati potranno scegliere tra
tipologie e tematiche diverse. Verranno proposte sette tracce, trasversali a tutti gli indirizzi di
studio, che potranno fare riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico,
tecnologico, economico, sociale.
La seconda prova scritta avrà per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio.
Con apposito decreto ministeriale saranno individuate, entro il mese di gennaio 2023, le
discipline oggetto della seconda prova scritta. Verranno inoltre fornite specifiche disposizioni
circa la declinazione di tale prova relativamente ai percorsi dell’istruzione professionale
interessati dal recente riordino.
IL COLLOQUIO ORALE
Il colloquio si svolgerà in chiave multi e interdisciplinare al fine di valutare la capacità dello
studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi collegandoli opportunamente tra loro e sarà
finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale.
In dettaglio, la commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole
discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in
maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera. Nell’ambito del colloquio il
candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di
alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi. Si tratterà in sostanza di verificare la
capacità del candidato di collegare le conoscenze acquisite in una prospettiva pluridisciplinare
LA VALENZA ORIENTATIVA DEL COLLOQUIO
La valenza orientativa del colloquio dell’esame di Stato, nella sua dimensione pluridisciplinare,
consentirà a ciascun candidato di approfondire aspetti delle aree disciplinari a lui più congeniali.
A tal fine, nello svolgimento dei colloqui, la commissione d’esame terrà conto delle informazioni
contenute nel Curriculum dello studente (dal quale emergono le esperienze formative del
candidato nella scuola e in contesti non formali e informali). Nella parte del colloquio dedicata
ai PCTO, inoltre, il candidato potrà evidenziare il significato di tale esperienza in chiave
orientativa.
IL VOTO D’ESAME
La valutazione finale si definirà con il riparto dei 100 punti a disposizione della commissione,
come segue:
credito scolastico massimo 40 punti;
primo scritto massimo 20 punti;
secondo scritto massimo 20 punti;
colloquio massimo 20 punti.
Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di 60 centesimi.
LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
Le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione torneranno ad
assumere l’ordinario assetto e saranno composte da un presidente esterno all’istituzione
scolastica, tre membri interni all’istituzione scolastica e tre membri esterni.
UTLILIZZO DELLE CALCOLATRICI ELETTRONICHE NELLE PROVE SCRITTE
Elenco delle calcolatrici ammesse all’uso nell’esame di Stato aggiornato al 22-03-2023
Visualizza l’elenco >
Esame di Stato A.S 2021/22
DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO A.S. 2021 -2022
Il documento comprende Allegato A: consuntivi disciplinari e Allegato B: simulazioni
Classe 5SA con allegato A e allegato B – Manutenzione e Assistenza Tecnica
Classe 5TG/TL con allegato A e allegato B – Tecnico Grafica e Comunicazione / Tecnico Trasporti e Logistica
Classe 5PA con allegato A e allegato B – Produzioni Industriali Artigianali (opzione Audiovideo)
Classe 5PB con allegato A e allegato B – Produzioni Industriali Artigianali (opzione Audiovideo)
Classe 5TA con allegato A e allegato B Tecnico grafico e comunicazione
Classe 5TB con allegato A e allegato BTecnico grafico e comunicazione
I documenti del 15 maggio degli Servizi di manutenzione e assistenza tecnica anni precedenti si trovano in ARCHIVIO – Vai all’archivio >>
SITO MIUR DEDICATO ALL’ESAME DI STATO
– Accesso all’applicativo Commissione Web
– Esami di Stato SECONDO CICLO: novità, normativa di riferimento, commissioni, esempi di prove ecc.
– ARCHIVI DELLE PROVE SCRITTE: archivio tracce prove scritte dall’a.s. 2004-2005
Normative e guide varie relative agli Esami di Stato dei precedenti anni scolastici
DIARIO D’ESAME 2020-2021
La guida, passo per passo, al lavoro delle Commissioni a cura di Dario Cillo
I COMMISSARI IMPEGNATI NELLE SEZIONI DEL NOSTRO ISTITUTO
– Elenco commissari impegnati nei vari corsi del nostro Istituto
– Modello di disponibilità per la sostituzione dei commissari esterni o del presidente
UTLILIZZO DELLE CALCOLATRICI ELETTRONICHE NELLE PROVE SCRITTE
Elenco delle calcolatrici ammesse all’uso nell’esame di Stato aggiornato al 30-10-19
Visualizza l’elenco >
Legislazione di supporto per le commissioni
- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62: Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
- D.P.R. 22 giugno 2009, n.122: Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia.
- Conversione in Legge D.L. 134 -Novembre 09: Art.1-quinquies- Disposizioni esami preliminari.
- D.M. 42 maggio 07: Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti.
- Legge 11 gennaio 07 n.1: Disposizioni in materia di esami di stato istruzione secondaria.
- D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323: Regolamento degli esami di Stato istruzione secondaria.
- Legge 10 dicembre 97 n.425: Disposizioni per riforma esami Stato istruzione secondaria.
Presentazione domanda e requisiti per la partecipazione e l’ammissione all’esame
C.M. 20242 del 6 novembre 2020: Termini e modalità di presentazione delle domande agli esami di stato.
I candidati interni devono presentare la domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30 novembre di ogni anno alla segreteria della scuola presentando l’attestazione di versamento di € 12,09 su c.c. 1016 intestato a: AGENZIE DELLE ENTRATE – CENTRO OPERATIVO DI PESCARA-TASSE SCOLASTICHE. I candidati interni che cessino la frequenza delle lezioni, dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo, e intendano partecipare agli esami di Stato, in qualità di candidati esterni, devono presentare la domanda al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della regione di residenza entro il 20 marzo.
I candidati esterni, che intendono presentare domanda di ammissione all’esame di stato presso la provincia di Como, devono inoltrare la domanda (doc 34 Kb.) corredata da idonea documentazione all’Ufficio Scolastico Provinciale di Como ufficio Esami di Stato – Passaggio Giardini di Ponente Largo Luigi Zuccoli n. 2 – entro il 30 novembre all’indirizzo: uspco@postacert.istruzione.it
- Si rammenta che i candidati esterni sono tenuti a sostenere l’esame nelle scuole situate nel Comune di residenza. In caso di assenza dell’indirizzo richiesto nel Comune di residenza, l’Ufficio Scolastico Territoriale competente per la provincia di residenza provvederà ad assegnare ai candidati una diversa sede.
- Il termine di presentazione della domanda al proprio dirigente scolastico da parte degli alunni frequentanti la penultima classe per abbreviazione per merito è il 31 gennaio.
- Il termine ultimo di presentazione ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali di eventuali domande tardive, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi è il 31 gennaio. L’ esame di tali istanze è rimesso alla valutazione esclusiva dei competenti Direttori Generali.
- Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122). Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122 ).
Per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato e la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi.
Alunni in possesso del diploma professionale di tecnico, di durata quadriennale
Gli studenti in possesso di uno dei diplomi professionali di tecnico (IFP), di durata quadriennale, di cui all’allegato 4 all’Accordo in sede di Conferenza unificata 29 aprile 2010, recepito con il decreto Interministeriale 15 giugno 2010 del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, possono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale coerente con il percorso seguito, sempre che siano stati ammessi alla frequenza del corso annuale di cui all’articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 sulla base di specifiche intese tra la Regione e il competente Ufficio scolastico regionale.
Candidati esterni art. 7 O.M. sullo svolgimento degli esami
L’ammissione dei candidati esterni é subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
I candidati in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale e quelli in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe di altro corso di studio sostengono l’esame preliminare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno
Criteri di ammissione in sede di scrutinio
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art.13 comma d
Potranno sostenere l’esame gli alunni che abbiano frequentato l’ultima classe e che, nello scrutinio finale conseguano una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo.
Documentazione 2019-2020
- Modello auto dichiarazione studente, docente, personale non docente, altro
- Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive per lo svolgimento dell’esame di Stato
- Nota n. 9168 del 09-06-2020: ulteriori precisazioni e chiarimenti sull’applicazione dell’O.M. n. 11 del 16 maggio 2020
- O.M. 10 del 28-05-2020: chiarimenti e indicazioni operative
- O.M. 10 del 16-05-2020: svolgimento esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020
- Sintesi dell’O.M con gli elementi e le informazioni principali
- O.M. 187 del 17-04-2020: modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020: Decreto, Ordinanza e Allegati
- D.L. 8-4-20, n. 22: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato
- D.M. 28 del 30 gennaio 2020: individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta; scelta delle discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame; colloquio
- Valutazione degli studenti e delle studentesse e nuovo Esame di Stato ITT c/o Artemisia Gentileschi 28 gennaio 2020 (video YouTube)
- DM n. 1095 del 21 novembre 19: la redazione e lo svolgimento della prima prova scritta dell’esame di Stato
Materie oggetto della seconda prova scritta e affidate ai commissari esterni 19-20
Elenco delle materie scelte per l’esame di Stato nei vari corsi del nostro Istituto
Nel sito esterno del Ministero è disponibile il motore di ricerca in ambiente web per l’interrogazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e di quelle affidate ai commissari esterni
I Commissari impegnati nelle sezioni del nostro Istituto 19-20
– ELENCO COMMISSARI impegnati nei vari corsi del nostro Istituto
– Modello di disponibilità per la sostituzione dei commissari esterni o del presidente
– Elenco Presidenti commissione d’esame Regione Lombardia
– Elenco Presidenti commissione d’esame Provincia di Como
– Nel MOTORE DI RICERCA del MIUR l’elenco di tutti i commissari esterni di tutte le scuole
PER LE SITUAZIONI DI NON EMERGENZA VALGONO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI:
ESAME DEI CANDIDATI CON DSA e BES
Art. 21 O.M. – Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Sarà possibile inoltre prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell’ esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
I candidati con certificazione di DSA, che, ai sensi dell’articolo 6, co. 6, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011 e dell’art. 20, co. 13, del d. 19s. 13 aprile 2017 n. 62, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’art. 20, co. 5, del d.lgs. 62 del 2017. Per detti candidati, il riferimento all’ effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’art. 6, co. 5, del d.m. n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 6, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Il punteggio, in ventesimi, viene attribuito dall’intera commissione a maggioranza, compreso il presidente, secondo i criteri di conduzione e valutazione previamente stabiliti in apposita o apposite riunioni e con l’osservanza della procedura di cui al precedente art. 18. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Il colloquio dei candidati con certificazione di DSA si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 62 del 2017. A ciascun candidato la commissione sottopone i materiali di cui all’art. 19, comma 1, secondo periodo, predisposti in coerenza con il piano didattico personalizzato, da cui prende avvio il colloquio.
Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione
LE PROVE SCRITTE
Le prove scritte: istruzioni per l’uso
- Le prove scritte, la cui durata è indicata dal ministero in calce al foglio delle prove, si svolge in due giorni diversi. Nei licei artistici ed istituti d’arte la seconda prova un progetto può svolgersi in più giorni,
- Attenti ai ritardi: essere puntuali all’appello è già una prova di “maturità”. Se però la sveglia non dovesse suonare in tempo, i commissari sono autorizzati a telefonare a casa del dormiglione di turno per verificare i motivi dell’assenza. Infatti la commissione può ammettere i candidati alle prove suppletive, che si svolgono in genere due settimane dopo, solo in caso di assenza per malattia o per gravi motivi.
- In nessun caso, comunque, è permesso l’ingresso in aula dopo l’apertura delle buste e l’inizio della prova.
- Ricordate inoltre di portare con voi un documento d’identità valido.
- L’argomento della prova è stato di vostro gradimento e vi siete dilungati. Che fare?
- Non usate mai fogli che non siano quelli distribuiti dalla commissione, con il bollo della scuola e la sigla del presidente o di un suo delegato.
- Si possono chiedere fogli a volontà: l’importante è ricordarsi di restituirli tutti, usati o meno.
- Il plagio è punito dalla commissione con l’annullamento della prova. Evitate di consegnare un compito identico in tutto o in parte a quello di qualche altro candidato. Lo stesso succederebbe nel caso si fosse beccati a conversare al telefonino. Evitate anche questo.
- Non si tratta comunque di un lager: potrete uscire per soddisfare i vostri bisogni fisiologici, se riuscirete a resistere per le prime tre ore. Il candidato che lascia l’aula, uno solo per volta, deve depositare sul tavolo della commissione il proprio elaborato. L’orario d’uscita e di ritorno in aula sarà annotato da uno dei commissari.
- Anche nel caso che riteniate di aver completato la prova, non potrete allontanarvi prima del solito termine delle tre ore.
Un consiglio: rilassatevi e prendetevela comoda utilizzando tutto il tempo a vostra disposizione; date il tempo alle vostre idee di maturare con tranquillità e, se ne avete il tempo, concedetevi ogni oretta almeno cinque minuti di relax mentale; distraetevi ogni tanto pensando ad altro, respirate profondamente rilassando anche i muscoli del corpo. L’ossigeno affluirà meglio al cervello e la concentrazione dopo riprenderà con più intensità di prima.
La prima prova scritta
La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività.
I maturandi dovranno produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
Tipologia A (due tracce) – analisi del testo,
Tipologia B (tre tracce di cui una di Storia) – analisi e produzione di un testo argomentativo,
Tipologia C (due tracce)
Per l’analisi del testo (Tipologia A) la novità principale riguarda il numero di tracce proposte: gli autori saranno due,
L’analisi e produzione di un testo argomentativo (tipologia B) proporrà ai maturandi un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone l’interpretazione seguita da una riflessione dello studente.
La tipologia C, il ‘vero e proprio’ tema, proporrà problematiche vicine all’orizzonte delle esperienze di studentesse e studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione.
Sono previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa.
Simulazioni nazionali – Esempi tracce prima prova scritta
Prima prova Italiano Vai al sito MIUR >
La seconda prova scritta
La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto
una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.
Sono previste, secondo la nuova normativa vigente, griglie nazionali di valutazione che saranno fornite alle commissioni per una correzione più omogenea ed equa.
Simulazioni nazionali – Esempi tracce seconde prove scritte
IL COLLOQUIO
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art.17 comma 9.
Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.
Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l’elaborato hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo.
Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all’articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.
Argomenti oggetto dell’orale
Il colloquio partirà dall’analisi da parte dello studente dei materiali preparati dalla Commissione d’esame in un’apposita sessione di lavoro e proposti dal Presidente.
IL CREDITO SCOLASTICO
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 art.15
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.
Con la tabella di cui all’allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell’articolo 13, comma 4, è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.
La tabella di cui all’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l’esame di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 2 dell’articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.
Tabella A (D.L.62/17)
Media | Classe terza | Classe quarta | Classe quinta |
< 6 | – | – | punti 7 – 8 |
= 6 | punti 7 – 8 | punti 8 – 9 | punti 9 – 10 |
< 6 ≤ 7 | punti 8 – 9 | punti 9 – 10 | punti 10 – 11 |
< 7 ≤ 8 | punti 9 – 10 | punti 10 – 11 | punti 11- 12 |
< 8 ≤ 9 | punti 10 – 11 | punti 11 – 12 | punti 13 – 14 |
< 9 ≤ 10 | punti 11 – 12 | punti 12 – 13 | punti 14 – 15 |
LA VALUTAZIONE
La valutazione finale è data dalla somma dei punteggi che ciascun candidato ha riportato nel credito scolastico, nelle due prove scritte e nel colloquio.
Il punteggio è in centesimi. La soglia di sufficienza è di 60 punti.
Il punteggio è così articolato:
un massimo di 40 punti per il credito scolastico maturato negli ultimi tre anni
un massimo di 40 punti per le due prove scritte (tre nel caso di Esabac o Licei internazionali)
un massimo di 20 punti per la prova orale
La commissione dispone fino a 5 punti di “bonus” per premiare esami particolarmente brillanti purchè il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove di esame di almeno 50 punti..
E’ consentita l’attribuzione della lode ai candidati che all’esame finale avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo dei 5 punti.
Gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza (100 e lode) saranno inseriti nell’Albo nazionale, che sarà pubblicato sul sito del Ministero per essere utilizzato dalle università, dalle istituzioni di Alta cultura, dalle comunità scientifiche ed accademiche e dalle imprese interessate. Nell’Albo saranno inclusi anche gli studenti vincitori di competizioni scolastiche di livello particolarmente elevato quali le Olimpiadi nelle varie discipline scolastiche, concorsi in lingua latina (certamina) e competizioni nazionali.
Agli studenti che conseguono 100 e lode agli esami di Stato verranno inoltre assegnati buoni da utilizzare per l’acquisto di libri e altri sussidi scolastici, testi universitari e riviste scientifiche.
ESEMPI DI MOTIVAZIONE DELLA LODE
La motivazione della lode può essere motivata come negli esempi di seguito riportati:
1. per la capacità di elaborare un argomento a scelta ben strutturato, originale, adeguatamente approfondito ed esposto con ottima proprietà espressiva e rigore argomentativo;
2. per avere dimostrato un’ottima capacità di cogliere i nessi trasversali alle discipline, nonché una capacità argomentativa rigorosa ed approfondita;
3. per aver dimostrato di possedere riferimenti culturali extra-scolastici che denotano un atteggiamento di vivace ed attenta curiosità, desiderio di approfondimento e capacità critica.